Cassago: assolto per il falso, è multato per la diffamazione l'accusatore di ''Tata Lina''

Il tribunale di Lecco
Assolto dall'accusa di falso, è stato invece condannato per il reato di diffamazione. Si è chiuso nel pomeriggio odierno in tribunale a Lecco il procedimento penale a carico di E.O., classe 1989, finito sul banco degli imputati per la vicenda giudiziaria connessa alla temporanea chiusura - avvenuta nel gennaio 2017 - di ''Tata Lina'' il servizio di baby-parking con sede a Cassago.
Secondo la tesi sostenuta dalla Procura, il giovane avrebbe infatti presentato un esposto mendace alla Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone, nel quale dichiarava di aver lavorato irregolarmente per anni nella struttura a conduzione famigliare, di proprietà della famiglia dell'ex fidanzata. Dalle indagini delle Fiamme Gialle avviate proprio a seguito delle dichiarazioni dell'imputato, era infatti scaturita un'ordinanza di chiusura del servizio emanata dal Comune di Cassago su indicazione della GdF. Ordinanza poi impugnata dalla titolare attraverso un ricorso, e la successiva riapertura del baby-parking sotto la titolarità di un altro familiare.
Quest'oggi il presidente della sezione penale del tribunale lecchese, dr.Enrico Manzi, ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale, con la discussione aperta dalla richiesta di condanna per entrambi i capi di imputazione avanzata dal vpo Mattia Mascaro, in rappresentanza della Procura.
Se la parte civile (l'avvocato Mara Ratti assisteva infatti l'allora titolare del baby-parking ndr) ha depositato una richiesta di risarcimento danni ritenendo elevato il danno morale e d'immagine patito, si è invece battuto per l'assoluzione l'avvocato Richard Martini, difensore di fiducia dell'imputato.
Al termine della camera di consiglio, il giudice Manzi ha ritenuto provata la colpevolezza del trentenne per quanto riguarda il reato di diffamazione (con la condanna al pagamento di una multa di 500 euro), assolvendolo invece per il falso. E.O. è stato altresì condannato ad un risarcimento del danno alla parte civile (seppur in misura inferiore rispetto alle richieste e non immediatamente eseguibile).
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