Costa: nessun abuso edilizio sulla moschea. Assolto il referente de La Speranza

Il centro islamico di Via Cadorna in un'immagine d'archivio
Nessun abuso edilizio. È questo in sostanza quello che la decisione di oggi pomeriggio del giudice monocratico nonché presidente della sezione penale del tribunale di Lecco Enrico Manzi ha stabilito con la sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste nei confronti di Bandaoud Fahri, cittadino di origini marocchine con casa a Nibionno, classe 1952, accusato di abuso edilizio in qualità di legale rappresentante della associazione "La Speranza" che usufruisce come moschea dei locali di via Cadorna 8 a Costa Masnaga. Davanti al giudice Manzi il cittadino di Nibionno è finito dopo essersi opposto -tramite il suo difensore- ad un decreto penale di condanna a 7 mila euro emesso dal sostituto procuratore Andrea Figoni.
L'accusa? Violazione del testo unico sull'edilizia perchè -secondo la tesi accusatoria- avrebbe realizzato interventi edilizi in assenza di permesso di costruire.
Contestati nel dettaglio l'ampliamento del bagno, la suddivisione di un locale per crearne due, la demolizione di alcune pareti, l'apertura di una porta di ingresso con tanto di rampa dal cortile interno all'edificio e soprattutto la modifica della destinazione d'uso da produttiva a luogo di culto.
Il tutto era scaturito da un sopralluogo effettuato dall'ufficio tecnico del comune di Costa effettuato a febbraio del 2019; ma già da tempo il comune era ricorso alle vie legali (sotto il profilo amministrativo) per porre fine alle presunte irregolarità (è dell'anno scorso la vittoria dell'ente nei confronti dei ricorsi presentati dall'associazione davanti al Tar).
Nell'udienza di oggi si è esaurito l'esame dei testimoni che di fatto non hanno aggiunto nulla di particolare rispetto a quanto già detto nelle udienze precedenti, ovvero che i locali vengono utilizzati come luogo di preghiera solo una volta la settimana.
Chiusasi quindi la fase istruttoria, il Vpo Mattia Mascaro ha chiesto la condanna per il legale rappresentante a 3 mesi di reclusione e 1500 euro di ammenda, chiedendo comunque di valutare la particolare tenuità dei fatti.
Ritiratosi in camera di consiglio, il giudice Manzi ha deciso per l'assoluzione dell'imputato perchè il fatto non sussiste, riferendosi anche ai precedenti della Corte di Cassazione sul centro islamico di Oggiono.
B.F.
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