Rogoredo, privati VS Comune per le travi (alte) di un tetto: il Tar respinge i sette ricorsi

Sono stati respinti dal Tar - il tribunale amministrativo regionale - i sette ricorsi complessivamente presentati fra il 2020 e l'anno successivo da impresa e famiglie residenti in una palazzina situata in frazione Rogoredo.
Si tratta dell'ultimo atto di una controversia che va avanti da diversi mesi ormai, da quando cioè - a seguito di alcuni accertamenti tecnici - l'ufficio urbanistica del Comune di Casatenovo aveva redatto un'ordinanza attraverso la quale chiedeva la demolizione e il ripristino....della copertura dell'edificio. Da una verifica sulle mappe catastali era infatti emerso che l'altezza dei travetti a sostegno del tetto dell'immobile erano sette-otto centimetri più alti del consentito.
Il ''braccio di ferro'', dopo alcuni incontri svoltisi fra il legale che assiste l'impresa e i residenti e il Comune, si era spostato nella sede milanese del tribunale amministratrivo che in prima battuta aveva accolto la richiesta di sospensiva, così come i rilievi mossi dalle famiglie e dall'impresa, rappresentate dall'avvocato Umberto Grella. Avevano poi fatto seguito ulteriori ricorsi, notificati al tribunale amministrativo dai residenti e dall'impresa esecutrice dell'intervento edilizio a seguito di nuove contestazioni pervenute dal Comune che aveva chiamato in causa anche la Soprintendenza.
A distanza di oltre un anno e mezzo però, il Tar si è definitivamente pronunciato sulla questione respingendo sia il ricorso introduttivo, sia quelli per motivi aggiunti, depositati nel febbraio e nel giugno 2021, reputando inammissibile anche quello pervenuto nel luglio dello scorso anno. Rigettata inoltre la domanda di risarcimento danni, con spese legali da compensare fra le parti costituite, e l'esecuzione dell'ordinanza da demandare all'autorità amministrativa preposta. Il Comune di Casatenovo si era costituito in giudizio affidandosi all'avvocato Carlo Orlandi del foro di Milano.
Vicenda conclusa? Pare proprio di no, dal momento che i ricorrenti hanno la facoltà (e anche l'intenzione) di impugnare la sentenza ricorrendo - nei termini previsti - al Consiglio di Stato.
G. C.
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