Garbagnate: non versò accise per 4.000 €. 'Tradito' da un venditore, industriale assolto

Il mancato pagamento (in prima battuta) delle dovute accise è pacifico, come del resto affermato anche dal difensore dell'imputato, arrivato però a chiedere, accodandosi alle conclusioni già espresse dal pubblico ministero d'udienza - il vpo Caterina Scarselli - l'assoluzione dell'assistito, di fatto "tradito" dalle rassicurazioni ricevute del venditore attraverso il quale aveva sottoscritto il contratto di fornitura che - per iscritto, previa verifica - aveva attestato l'esenzione dalla corresponsione del "balzello" in favore dello Stato. Ed assoluzione è stata, seppur ai sensi dell'articolo 131 bis e dunque con l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Curioso procedimento quello celebrato quest'oggi al cospetto del giudice monocratico Paolo Salvatore. Al banco degli imputati - metaforicamente non essendo presente in Aula - Alfredo Sangiorgio quale legale rappresentante della Calcestruzzi Erbesi, società con sede legale a Garbagnate Monastero e un volume d'affari - almeno nel 2017, anno a cui il fatto in contestazione risale - attorno ai 3 milioni di euro. Era accusato di "Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici" secondo l'artico 40 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi nonché della violazione dell'articolo 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa che punisce chi rilascia dichiarazioni mendaci. Il tutto per accise sul gas naturale per circa 4.000 euro pagate solo dopo le verifiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Como, nella forma del ravvedimento operoso (dunque con maggiorazione e ammenda).

Proprio un funzionario dell'ADM ha chiarito in Aula i contorni dalle contestazioni. In sintesi: il gas naturale è sottoposto a accisa. Il debitore è il fornitore del metano che ha il diritto di rivalsa sul cliente-utilizzatore finale, inserendo il costo in fattura. Sono però previste delle esenzioni, tra questi casi vi è l'uso del gas in processi mineralogici. Per ottenere l'esclusione dal pagamento dell'accisa, l'utilizzatore deve presentare richiesta in forma di dichiarazione sostitutiva al fornitore. Quest'ultimo dapprima è tenuto a una analisi squisitamente formale della domanda, trasmettendola poi all'Ufficio dogane affinché provveda poi alle dovute verifiche.
Nel caso della Calcestruzzi Erbesi, come raccontato dal funzionario Vincenzo Antinoia, presentandosi a Garbagnate, gli ispettori si sono accorti che in quella sede l'azienda non svolgeva processi mineralogici ma il gas era destinato alla combustione in caldaia: riscaldava gli uffici amministrativi, in soldoni. Da qui il verbale che ha portato poi al ravvedimento e all'apertura però anche del procedimento giudiziario.
A spiegare come l'impresa sia caduta nell'errore è intervenuto, citato dalla difesa, il responsabile amministrativo che ha ricordato come, per risparmiare, a fine 2016, la Calcestruzzi Erbesi abbia sottoscritto un nuovo contratto di fornitura con una differente società del gas, interloquendo con un venditore che, dopo aver prospettato la possibilità di evitare di pagare l'accisa in un incontro face to face, ha messo per iscritto, in una mail prodotta agli atti, la conferma dell'esenzione, facendo riferimento al codice ATECO dell'impresa.
Il PM ha chiesto dunque l'assoluzione facendo leva sulla buonafede dell'imprenditore; il difensore ha ulteriormente sottolineato come a far sbagliare Sangiorgio sia stata la persona, da ritenersi competente, a cui si era affidato; il giudice ha chiuso la partita sollevando l'uomo da ogni responsabilità, pur evidenziando come nel scegliere il nuovo fornitore sia stata fatta una valutazione a suo avviso basata solo sulla convenienza, accettando di correre un rischio nello smettere di corrispondere un qualcosa pagato fino a quel momento.
A.M.
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