APPROVATO IN SENATO IL DECRETO LEGGE SULLA SICUREZZA PUBBLICA

Buongiorno a tutti!
Una settimana importante quella appena trascorsa.

Approvato in Senato il Decreto Legge sulla Sicurezza Pubblica.

Una serie di modifiche all’impianto del “Sistema Accoglienza in Italia “ che rivedono interamente, nella loro complessità ,le Norme in materia di Sicurezza Pubblica, di Protezione Internazionale e Immigrazione oltre ad una parte dedicata al funzionamento del Ministero dell’Interno e al delicato problema della destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Un lavoro che ha impegnato in prima persona il Ministro Salvini, e poi Sottosegretari, commissioni ed uffici ministeriali di ogni ordine e grado, per licenziare un testo,  che qui riporto in forma sintetica ma esaustiva, che fosse aderente a molte delle significative necessità che attraversano quotidianamente il nostro Paese.

La Sicurezza di ognuno di noi coniugata con la necessaria assistenza di chi veramente abbisogna di aiuto.

Una gestione amministrativa più rigorosa, ma anche più snella, in grado di fare sintesi vera sui problemi, spesso poliedrici,  che accompagnano  il fenomeno dell’Immigrazione e altro a lui connesso.

Non basta una ripresa televisiva dell’ennesimo sbarco di uomini e donne che umanamente chiedono la pietà di essere aiutati, per dichiararsi “capaci di aiutare”. Chi vuole “ accogliere “ seriamente il prossimo in difficoltà deve avere il coraggio di farlo bene.

Deve essere umanamente rigoroso e rispettoso anche nei confronti del Paese che accoglie.

Accoglienza è anche sapere fin dove ci si può spingere..perché questa parola, così tanto abusata e strumentalizzata, non continui ad essere l’infernale trappola che toglie dignità a tutti. E la dignità non è negoziabile...

Questo è lo Schema settimanale che vede impegnate l’8a Commissione e la 13a Commissione per licenziare il testo ( già approvato alla Camera ) del “Decreto Genova”. Disposizioni urgenti ,che saranno indirizzate per la ricostruzione del Ponte Morandi , e una parte dedicata alle zone del Centro Sud colpite dal terremoto. Ma di questo parleremo nel dettaglio e a lavori conclusi, probabilmente settimana prossima.

Novità 
Lascio  la 12a Commissione- Sanità, di cui facevo parte come Membro in sostituzione del Sottosegretario Lucia Borgonzoni. Al mio posto entrerà il Senatore  Gianfranco Rufa ( Farmacista) Sono stata chiamata per un compito delicato e riservato. La Commissione Antimafia.

Cercherò di portare il mio contributo più evidente: la schiena dritta..e in politica oggi vuol dire molto...


Un abbraccio a tutti Antonella 



 

 

 

Atto Senato 840
Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

 

 

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DI CASI SPECIALI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI E DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA


Titolo II
IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E PREVENZIONE DEL TERRORISMO
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ARBITRARIE DI IMMOBILI


Titolo III
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHÉ SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Capo I
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Capo II
DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA


Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE
Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DI CASI SPECIALI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI E DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

 

ARTICOLO 1

L'articolo abroga l'istituto del "permesso di soggiorno per motivi umanitari" e contestualmente introduce e tipizza specifiche ed eccezionali ipotesi di temporanea tutela di carattere umanitario coordinando peraltro altre forme di tutela già previsti dall'ordinamento, al fine anche di evitare inutili "doppioni".

1. Permessi soggiorno per CASI SPECIALI:
Soggiorno per motivi di protezione sociale, in caso di violenza o di grave sfruttamento dello straniero. Accertato nel corso di operazioni di Polizia, di indagini o di un procedimento o di interventi assistenziali dei Servizi Sociali degli Enti Locali. Rilasciato dal Questore. Già esistente come protezione umanitaria. (art. 18)
Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica accertata nel corso di operazioni di Polizia, di indagini o di un procedimento Rilasciato dal Questore. Prima protezione umanitaria (art. 18-bis). Può essere convertito in "permesso per lavoro".
Permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo. Rilasciato dal Questore. Già esistente ma con il Decreto viene eliminata la protezione umanitaria ed il permesso diventa " CASI SPECIALI." (Art. 22, comma 12-quater). Può essere convertito in "permesso di lavoro".
2. Permesso per cure mediche (Art. 19, comma 2, lettera d-bis.), NON convertibile in altro permesso.
3. Permesso di soggiorno per calamità. (Art. 20-bis Nuovo permesso introdotto dal Decreto. Rilasciato dal Questore con validità 6 mesi) NON convertibile in altro permesso.
4. Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (Art. 42-bis. Nuovo permesso introdotto dal Decreto. Rilasciato dal Questore con validità 2 anni.
5. Permesso di soggiorno per protezione speciale. (Art. articolo 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
Nuovo permesso introdotto dal Decreto, va a sostituire il precedente per motivi umanitari. Mentre prima i presupposti (situazioni di vulnerabilità, grave stato di salute, etc) , venivano individuati dalla Commissione Territoriale che poi inviava gli atti alla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 2 anni, con la novella dell'art. 32, comma 3 non solo i presupposti per i quali la Commissione può tramettere gli atti al Questore sono cambiati (ossia Solo quando si ravvisi l'impossibilità del rimpatrio per il principio del non refoulement) ma il permesso recherà in questo caso la dicitura PROTEZIONE SPECIALE e avrà durata di 1 anno.

ARTICOLO 2
L'articolo 2 aumenta la durata del trattenimento nei CPR (Centri di Permanenza per i Rimpatri) dagli attuali 90 a 180 giorni.
Tale modifica normativa è in linea con quanto dispone l'articolo 15 della Direttiva 2008/115/ce (cd Direttiva Rimpatri). Inoltre si rende necessaria per rendere effettivi i rimpatri, in quanto secondo la relazione tecnica in media sono necessari 5 mesi per il completamento delle procedure necessarie all'accertamento "dell'identità e nazionalità degli irregolari "e all'acquisizione dei necessari documenti di viaggio per il rimpatrio.
Inoltre si prevede, per un periodo di tre anni, la possibilità di ricorrere alla "procedura negoziata" per la realizzazione di nuovi CPR o ristrutturazione e adeguamento di quelli già esistenti.

ARTICOLO 3
Si compone di tre COMMI e si recepiscono due nuove Direttive Comunitarie, cambiando di fatto l'impianto del "Sistema Accoglienza in Italia". (VEDI ARTICOLO 12)

Il COMMA 1 modifica l'articolo 6 (TRATTENIMENTO) del Decreto Legislativo 142/2015 (Attuazione della direttiva accoglienza e procedure)
La lettera a)
Prevede il trattenimento del Richiedente Asilo, oltre ai casi già previsti nei commi 2 e 3, quando:
1) vi è una clausola di esclusione (es. se ha commesso un crimine contro l'umanità), è un pericolo per l'ordine pubblico la sicurezza, rischio di fuga, destinatario di un provvedimento di espulsione) anche quando sia necessario determinarne o verificarne "l'identità o la cittadinanza". In tale caso il trattenimento viene disposto nelle Strutture di cui all'art. 10 ter, c. 1 del TU Immigrazione (HOT SPOT) e per un periodo massimo di 30 giorni.
Qualora poi non si renda possibile determinarne o verificarne la "cittadinanza o l'identità", il Richiedente può essere trattenuto nei CPR per un periodo massimo di 180 giorni.
(Tale disposizione è in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2013/32, articolo 8, paragrafo 1)
La lettera b)
Precisa all'articolo 6 comma 7 che in caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della Commissione Territoriale anche il Richiedente trattenuto per il caso di cui sopra (lettera a)) rimane nel Centro fino all'adozione del provvedimento di decisione.
La lettera c)
Dispone, come negli altri casi di trattenimento, che anche il trattenimento del Richiedente è mantenuto finché ne sussistono i presupposti.

Il COMMA 2 dispone modifiche a diverse Norme del d.lgs. 25/2008 (Recepimento della Direttiva c.d Procedure).
La lettera a)
Modifica l'art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato), comma 1. La Norma prevede attualmente che la Commissione Territoriale SOSPENDA l'esame della domanda se il Richiedente si allontana ingiustificatamente dalle Strutture di Accoglienza o si sottragga al trattenimento presso i CPR. La modifica apportata inserisce anche l'ipotesi in cui il Richiedente si sottragga al trattenimento nei Centri di Identificazione (art. 10-ter d.lgs. 286/98).
La lettera b)
Modifica l'art. 28 (Esame prioritario della domanda di Asilo), c. 1, lett c), disponendo una ulteriore ipotesi di esame prioritario della domanda di Asilo, ossia anche nel caso in cui sia stato disposto il trattenimento del Richiedente Asilo nei Centri di Identificazione (art. 10-ter d.lgs. 286/98). Attualmente l'esame in via prioritaria delle domande di Asilo da parte della Commissione Territoriale è previsto per: a) domanda palesemente infondata, b) Richiedente vulnerabile o minore, c) Richiedente trattenuto nei CPR.
La lettera c)
Modifica l'art. 35-bis comma 3-Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale- inserendo tra le ipotesi in cui la proposizione del ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale NON sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (diniego-espulsione) anche i casi in cui a proporlo sia un Richiedente trattenuto nei Centri di Identificazione (art. 10-ter d.lgs. 286/98). Attualmente ciò è previsto solo per i Richiedenti trattenuti nei CPR (lettera a)).

Il COMMA 3 dispone che dalle disposizioni del presente Articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 4
Si compone di due COMMI (modifica l'articolo 13, comma 5.bis del d. lgs. 286/98 TU Immigrazione).
Al COMMA 1 viene previsto che in attesa della definizione del procedimento di convalida del provvedimento di espulsione disposta con accompagnamento alla frontiera, qualora manchino posti nei CPR, lo Straniero possa essere trattenuto in altre Strutture nella disponibilità dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Inoltre il Giudice di Pace ,può autorizzare la temporanea permanenza in locali idonei presso l'Ufficio di Frontiera interessato, se permangono le stesse condizioni di indisponibilità) anche dopo l'udienza di convalida e per un tempo non superiore a 48 dopo l'udienza di convalida.
Tale Norma è in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2008/115 (Rimpatri) la quale dispone che il trattenimento avvenga "di norma" negli appositi Centri di Permanenza e non esclude pertanto luoghi alternativi.
Il COMMA 2 dispone che solo per l'ulteriore permanenza dopo la convalida del Giudice presso i locali dell'Ufficio di Frontiera che comporta oneri pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), cofinanziato dall'Unione Europea per il periodo di programmazione 2014-2020. Per la restante parte dell'Articolo non devono derivare ulteriori oneri.

ARTICOLO 5
L'articolo 5 è composto di un solo COMMA e modifica l'articolo 13, comma 14-bis del d.lg286/98.
Specifica che il divieto di reingresso dello Straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, ha efficacia in tutto il territorio dell'UE e anche degli Stati non membri in cui si applica l'acquis Schengen.
Di fatto già oggi l'autorità di pubblica sicurezza ha l'obbligo di inserire e registrare il divieto di reingresso nel Sistema di Informazione Schengen (Regolamento CE n. 1987/2006)

ARTICOLO 6
Dispone la destinazione di 500.000 euro per il 2018 e 1,5 milioni rispettivamente per il 2019 e 2020 al Fondo per i Rimpatri.

ARTICOLO 7
L'articolo modica il d.lgs. 251/2007 (Attuazione della Direttiva c.d. Qualifiche). Si compone di 1 solo COMMA e prevede due modifiche:
alla lettera a)
In materia di DINIEGO DELLO STATUS DI RIFUGIATO (art. 12). Attualmente l'art. 12, c. 1, lettera c) prevede che lo status di rifugiato non venga riconosciuto quando lo Straniero costituisce un pericolo per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del Codice di Procedura Penale.
alla lettera b)
In materia di ESCLUSIONE DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA (art. 16). Ugualmente all'articolo 16, comma 1, lettera d bis) vengono aggiunti, affinché il Richiedente costituisca un pericolo per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, oltre alla condanna con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del Codice di Procedura Penale (vedi sopra) ulteriori ipotesi di reato: articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma l, numero 3), del Codice Penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del Codice di Procedura Penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.

ARTICOLO 8
L'articolo si compone di due COMMI e modifica due Articoli del d. lgs. 251/2007 (Recepimento Direttiva Qualifiche).
Il comma 1 modifica l'articolo 9 (Cessazione dello status di rifugiato) ed inserisce un nuovo comma 2-ter.
Attualmente nel caso il "titolare di status di rifugiato "si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato (comma 1 lettera d) cessa di essere rifugiato. La novella precisa che per l'applicazione di tale disposizione è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la possibilità di una valutazione del caso concreto.
Il COMMA 2 modifica l'articolo 15 (Cessazione dello status di protezione sussidiaria) prevedendo una analoga previsione come quella inserita per la cessazione dello status di rifugiato. Viene dunque inserito un uguale nuovo comma 2-ter.


ARTICOLO 9
L'articolo 9 dispone in materia di DOMANDA REITERATA e di DOMANDA D'ASILO presentata alla frontiera.
La possibilità di presentare una seconda domanda di asilo (domanda reiterata) nel caso di diniego della prima è specificatamente previsto dalla stessa normativa europea (Direttiva 32/2013 c.d. Procedure, articolo 2, lettera q))
Così come la possibilità di prevedere l'esame delle domande di asilo con procedura accelerata o di confine (Direttiva 32/2013 art. 31 paragrafo 8)
Il COMMA 1 prevede modifiche al d.lgs. 25/2008 che recepisce la Direttiva c.d. Procedure.
La lettera a)
Interviene sull'art. 7 del d. lgs. 25/2008 (Diritto di permanere nel territorio dello stato durante l'esame della domanda).
Con la modifica di tale articolo si dispone che il diritto di rimanere nel territorio dello stato fino all'esito della decisione della Commissione non si applica, oltre ai casi già contemplati dalla norma (estradizione, consegna a una Corte o Tribunale internazionale, altro stato competente) anche in altri due casi:
in caso di prima DOMANDA REITERATA al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale
in caso di un'ULTERIORE domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva della Commissione che considera inammissibile una prima domanda reiterata o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata in caso di rigetto e di rigetto per manifesta infondatezza .
Con la modifica di cui alla lettera a) si dispone che la procedura accelerata venga disposta anche nel caso di richiedente che ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. In tale caso la Commissione deve decidere entro 5 giorni.
Decisione della domanda reiterata da 18 a 5 giorni.

La lettera b)
Modifica l'articolo 28-bis che prevede che in alcuni casi le domande possono essere esaminate con procedure accelerate.
Attualmente è previsto che l'audizione del richiedente avvenga entro 7 giorni e la decisione entro 2 giorni se il richiedente asilo è trattenuto in un CPR (TOT- 9 gg).
Viene poi introdotta una procedura accelerata (entro 5 giorni) anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.
Viene specificato che le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno e possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali.

La lettera c)
Abroga il comma 1-bis dell'articolo 29 che attualmente concede al richiedente 3 giorni per fare osservazioni alla dichiarazione di inammissibilità della domanda reiterata da parte della Commissione Territoriale.
La lettera d)
Aggiunge un nuovo articolo 29-bis. Tale Articolo dispone che se la domanda reiterata è presentata nella fase di "esecuzione di un provvedimento di allontanamento" sia da considerarsi INAMMISSIBILE (e quindi non verrà esaminata) in quanto si presume presentata al solo scopo di eludere il provvedimento di allontanamento, in linea con quanto disposto dall'art. 41, par. 1 della Direttiva 2013/32.
La Lettera e)
Esclude l'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale contro la decisione di inammissibilità di una domanda reiterata. Attualmente ciò è previsto solo per la SECONDA domanda reiterata.
Il COMMA 2 autorizza la spesa di 465.228,75 euro per l'anno 2018 e 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2019 per le necessità di cui alla lettera b) (procedure accelerate e di frontiera o in zone di transito).


ARTICOLO 10
L'articolo 10, composto da un solo COMMA 1, che modifica due articoli del d.lgs. 25/2008.
La lettera a)
Modifica l'articolo 32 (Decisione della Commissione) e introduce un nuovo tipo di decisione.Attualmente all'esito dell'esame la Commissione può solo:
a) riconoscere lo status o la protezione sussidiaria;
b) rigettare la domanda;
b-bis) rigettare la domanda per manifesta infondatezza.
La nuova ipotesi introdotta dal nuovo Comma 1-bis è che nel caso il Richiedente sia sottoposto a procedimento penale o è stato condannato anche con sentenza anche non definitiva per una serie di reati la Commissione Territoriale provvede immediatamente ad audire l'interessato e a decidere sulla domanda.
Se la domanda viene rigettata il richiedente deve comunque lasciare il Territorio Nazionale anche se fa ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.
I casi in cui si procede con decisione immediata sono i seguenti:
1) quando il Richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del Codice di Procedura Penale e sia trattenuto in un CPR;
ovvero
2) è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati;

La lettera b)
Dispone modifiche all'articolo 35-bis -comma 5 (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.)
Di fatto viene aggiunta una ulteriore ipotesi in cui non viene sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (sia nel caso di proposizione del ricorso sia dell'istanza cautelare contro l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato).
Oltre che nel caso del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della "protezione internazionale reiterata" e identica alla prima domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, viene aggiunto anche il caso in cui il richiedente sia sottoposto a procedimento penale o è stato condannato anche con sentenza anche non definitiva per una serie di reati. (vedi sopra lettera a)).

ARTICOLO 11
L'Unità Dublino è l'Organo deputato alla procedura per lo Stato UE !competente all'esame della "domanda di asilo "ed opera presso il Ministero dell'Interno.
Il COMMA 1 prevede che possa avvalersi anche di Sezioni decentrate in numero massimo di 3 presso alcune Prefetture individuate con Decreto del Ministero dell'Interno.
Modifica l'articolo 3, comma 3 del d.lgs. 25/2008. Le relative competenze e funzioni delle Sezioni sono demandate ad un successivo Decreto Ministeriale.
Il COMMA 2 interviene sul d.l. 13/2017, convertito dalla L. 46/2017 (Decreto Minniti), in particolare sull'art. 4 relativo alle competenze delle neo istituite Sezioni Specializzate in materia di "immigrazione e asilo" presso le Corti di Appello. Introduce un nuovo comma 2-bis.
Si dispone che in merito alle controversie relative contro le decisioni di trasferimento in altro Stato, ritenuto competente (art. 3, c. 3-bis d.lgs. 25/2008), si precisa che la controversia verrà assegnata (competenza territoriale) alla Sezione Specializzata dove ha sede la Sezione dell'Unità Dublino.
Sicuramente un rafforzamento dell'Unità Dublino avrà effetti positivi per la determinazione dello Stato competente, stante la difficoltà nel disporre il trasferimento ad altro Stato del Richiedente Asilo secondo i criteri individuati dal Regolamento Dublino III (Regolamento 604/2013, entrato in vigore il 1 gennaio 2014).
Tale Regolamento è stato oggetto di numerosi dibattiti. Dal 1999 l'Unione Europea ha cercato di realizzare un "Sistema Comune di Asilo".
Tuttavia, ancora oggi, una persona che entra in Europa non può decidere in quale Stato presentare la sua richiesta di Asilo. 
Infatti il principio generale alla base del Regolamento Dublino III ,è che qualsiasi domanda di Asilo ,deve essere esaminata da un solo Stato membro, quello individuato come competente e la competenza per l'esame di una domanda di "protezione internazionale" è individuata sulla base di diversi criteri indicati gerarchicamente nel Regolamento.
Il Paese di" primo ingresso "(per cui è stata poi istituito l'obbligo del fotosegnalamento) è solo uno dei criteri e non il primo, e le cui criticità sono da individuare nei tempi relativi alla procedura per la presa in carico da altro Stato membro.

ARTICOLO 12
I Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo sono disciplinati dal Decreto Legislativo 142/2015 recante Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante Norme relative "all'Accoglienza dei Richiedenti protezione internazionale", nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello "Status di protezione internazionale".
Tale Decreto lLegislativo, con l'occasione di recepire le due nuove Direttive Comunitarie, di fatto ha completamente cambiato l'impianto del" Sistema Accoglienza in Italia."
Il Sistema è, dunque, ora articolato (art. 8 d.lgs 142/2015) in "prima accoglienza" (nelle Strutture di cui agli artt. 9, Centri Governativi e 11, ossia i Cas) e "seconda accoglienza" (nelle Strutture di cui all'art. 14 ossia lo SPRAR).
Successivamente si è aggiunta una "primissima accoglienza", quella negli HOT SPOT ai fini dell'identificazione di chi arriva in Italia (fotosegnalamento).
"Il fotosegnalamento "è previsto sia dal TU Immigrazione (art. 5 e 10 ter) sia e soprattutto dal Regolamento (UE) n. 603/2013 che ha istituito l'Eurodac (database che permette di confrontare le impronte digitali dei Richiedenti Ssilo e dei cittadini di Paesi terzi fermati mentre varcano i confini dell'UE).
Tale Sistema è stato ideato per consentire di dare applicazione al Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) ,istitutivo dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente ,per l'esame di una domanda di "protezione internazionale" presentata in uno degli Stati membri da un Cittadino di un Paese terzo o da un Apolide.
Il COMMA 1 modifica l'art. 1-sexies del Decreto-Legge 30 dicembre 1989, n. 416, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39) , istitutivo dello SPRAR.
La lettera a)
Lascia agli Enti Locali la possibilità di accogliere nel sistema SPRAR anche i titolari dei permessi di soggiorno speciali:
il permesso per cure mediche (art. 19, c. 2 lettera d-bis)
il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, (art. 18),
il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica (art. 18-bis),
il permesso di soggiorno per calamità (Art. 20-bis),
il permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo (Art. 22, comma 12-quater),
il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (Art. 42-bis),
qualora non accedano a sistemi di accoglienza a loro specificatamente dedicati.

La lettera b)
Modifica la dicitura del omma 4 dell'art. 1 sexies "del Richiedente Asilo, del Rifugiato e dello Straniero con "permesso umanitario" di cui all'articolo 18 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la Disciplina dell'Immigrazione e Norme sulla condizione dello Straniero, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286", per adeguarla alle nuove disposizioni i cui alla lettera a).
La lettera c)
Modifica la dicitura anche per il comma 5, lettera a) dell'art. 1 sexies per adeguarla alle nuove disposizioni.
La lettera d)
Modifica la rubrica dell'art. 1-sexies da "Sistema di protezione per Richiedenti Asilo, Rifugiati e minori stranieri non accompagnati" a "Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati", escludendo pertanto dal sistema Sprar l'accoglienza dei Richiedenti Asilo.
Il COMMA 2 apporta modifiche al d.lgs. 142/2015 che disciplina il Sistema di Accoglienza, anche al fine di coordinare la normativa contenuta nel Decreto 142 con le nuove Norme del Decreto in esame.
La lettera a)
Modifica l'art. 5 (Domicilio dei Richiedenti Asilo) sia al comma 2 (n. 1) sia al comma 5 (n. 2).
Per effetto della modifica al comma 2, ove viene eliminato il riferimento all'accoglienza negli Sprar dei Richiedenti Asilo, il domicilio dei Richiedenti Asilo sarà dunque quello dei Centri di cui all'art. 6 (CPR), 9 (Prima accoglienza Centri Governativi), e 11 (Centri Straordinari), non trovando più accoglienza nel circuito SPRAR.
Parimenti viene eliminato il riferimento alle strutture dello SPRAR anche al comma 5.
La lettera b)
Modifica l'articolo 8 (Sistema di Accoglienza) eliminando il riferimento all'articolazione dell'attuale Sistema in fase di "prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 "e fase "di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui all'articolo 14 (SPRAR)."
La lettera c)
Abroga all'articolo 9 il comma 5 (Misure di Prima Accoglienza) , che prevede il trasferimento del Richiedente Asilo nelle Strutture SPRAR.

La lettera d)
Modifica l'articolo 11 (Misure Straordinarie di Accoglienza) lasciando il riferimento solo ai Centri di cui all'9 (Centri Governativi) ed eliminando il riferimento allo SPRAR.
Pertanto, l'accoglienza nelle Strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del Richiedente solo nelle Strutture di cui all'articolo 9.

La lettera e)
Modifica l'articolo 12 (Condizioni materiali di accoglienza) eliminando il riferimento alle Strutture dello SPRAR.
La lettera f)
Modifica l'articolo 14 (Sistema di Accoglienza Territoriale - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) relativo allo Sprar.
La lettera g)
Modifica l'articolo 15 (Modalità di accesso al Sistema di Accoglienza Territoriale - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).
Con l'abrogazione dei commi 1 e 2 (n. 1) viene eliminato il riferimento allo SPRAR per l'Accoglienza dei Richiedenti Asilo. L'articolo viene quindi diversamente rubricato in "Art. 15. Individuazione della Struttura di Accoglienza".
La lettera h)
Modifica l'articolo 17 (Accoglienza di Persone portatrici di esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali).
1)Viene abrogato il comma 4 che prevede attualmente per l'accoglienza dei richiedenti con esigenze particolari l'attivazione all'interno dello SPRAR di servizi speciali.
Lettera i)
Modifica l'articolo 20 (Monitoraggio e Controllo).
1) al comma 1 viene eliminato il riferimento allo Sprar, pertanto il controllo e il monitoraggio delle Strutture previste dal Decreto viene svolto dal Dipartimento per le" libertà civili e l'immigrazione" del Ministero dell'Interno anche tramite le Prefetture;
2) al comma viene eliminato il riferimento allo SPRAR.
La lettera l)
Modifica l'articolo 22 (Lavoro e formazione professionale) abrogando il comma 3. il quale attualmente prevede che i Richiedenti accolti nello SPRAR possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'Ente Locale dedicato all'Accoglienza del Richiedente.
La lettera m)
Modifica l'articolo 22-bis (Partecipazione dei Richiedenti Protezione Internazionale ad attività di utilità sociale) abrogando al comma 3 il secondo periodo che fa riferimento ai progetti avviati nell'ambito dello SPRAR.
La lettera n)
Modifica l'articolo 23 (Revoca delle condizioni di Accoglienza), eliminando il riferimento alle strutture dello SPRAR.
Il comma 3 modifica alcune disposizioni del d.lgs. 25/2008 (Recepimento Direttiva Procedure). In particolare:
a) all'art. 4 - comma 5 (Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale), viene eliminato il riferimento alla denominazione della Struttura Governativa e allo SPRAR.
b) all'articolo 13 - comma 2 (Criteri applicabili al colloquio personale), in presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 d.lgs 142/2015 (vulnerabili) al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza. Si tratta di una modifica formale.
Il comma 4 sostituisce ,ovunque presenti, in disposizioni di Legge o di Regolamento, la nuova denominazione della SPRAR quale "Sistema di protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per minori stranieri non accompagnati"
Il comma 5 reca una Norma transitoria per i Richiedenti Asilo, attualmente presenti nello SPRAR, i quali rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo "Sistema di protezione" e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza in corso, già finanziato.
Il comma 6 reca la medesima Norma transitoria per i Titolari di Protezione Umanitaria, attualmente presenti nello SPRAR e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.
Il comma 7 dispone che non devono derivare nuovi oneri dall'articolo.


ARTICOLO 13
Dispone modifiche al d.lgs. 142/2015. In particolare:
a) all'articolo 4 -comma 1 (Documentazione del Richiedente) viene aggiunto che il permesso di soggiorno per richiesta Asilo costituisce documento di riconoscimento. Viene aggiunto un nuovo comma 1-bis nel quale viene disposto che il permesso di soggiorno per richiesta Asilo NON costituisce titolo l'iscrizione anagrafica (DPR 223/1989 e art. 6, c. 7 del d.lgs. 286/98);
b) all'articolo 5 -comma 3 (Domicilio) che attualmente prevede che il Centro o la Struttura di Accoglienza rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ,viene sostituito da un "nuovo comma 3" il quale dispone che l'accesso ai servizi previsti dal presente Decreto e a quelli comunque erogati sul territorio, ai sensi delle Norme vigenti, è assicurato nel luogo di Domicilio individuato ai sensi dei commi I (quello dichiarato dal Richiedente alla Questura) e 2 (quello del Centro o della Struttura in cui è trattenuto o accolto).
Infine, al comma 4, che attualmente prevede che il Prefetto possa stabilire un luogo di residenza o un'area geografica ove il Richiedente può circolare, viene sostituita la parola Residenza con Domicilio;
c) viene abrogato l'articolo 5-bis (Iscrizione anagrafica).


Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA

ARTICOLO 14
Apporta modifiche alla legge n. 91 del 1992 (Nuove Norme sulla Cittadinanza).
In particolare:
- alla lettera a), all'articolo 8 (Respingimento dell'istanza), si abroga il comma 2 che, in relazione alla istanza di acquisizione della Cittadinanza per Matrimonio, recava una sorta di "silenzio assenso " decorsi due anni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, corredata dalla documentazione prevista dalla legge.;
- alla lettera b), si innalza da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della Cittadinanza ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, della L. 91/1992.;
- alla lettera c), si introduce l'articolo 9-ter nella legge n. 91/1992 che estende da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della Cittadinanza per Matrimonio (art. 5) e per c.d. naturalizzazione (art. 9). Il termine decorre dalla data di presentazione della istanza;
- alla lettera d), è inserito l'articolo 10-bis. introduce nella L. n. 91 del 1992 che prevede un'ipotesi di revoca della Cittadinanza in caso di condanna definitiva una serie di reati.
Il Comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 3 dell'articolo modifica la L. 13/1991 (art. 1, co. 3) che elenca gli atti adottabili nella forma del DPR, aggiungendo il provvedimento di revoca della cittadinanza.
IV

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 15
L'articolo modifica il Testo Unico in materia di spese di giustizia prevedendo, nel Processo Civile, che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione comporti la mancata liquidazione del compenso al Difensore ammesso al Gratuito Patrocinio.
Analogamente, non sono liquidate dallo Stato le spese per Consulenze Tecniche di Parte che appaiano, già all'atto del conferimento dell'incarico, irrilevanti o superflue a fini probatori.

 

Titolo II
IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E PREVENZIONE DEL TERRORISMO


ARTICOLO 16
Apporta una modifica alla formulazione dell'art. 282-bis del Codice di Procedura Penale in materia di allontanamento dalla casa familiare.
Il testo vigente viene integrato con i" maltrattamenti in famiglia" (art. 572 c.p.) e "gli atti persecutori "(cd. stalking) (art. 612-bis c.p.) il catalogo dei reati indicati dall'art. 282-bis che consentono, nel corso del Procedimento Penale, l'uso dei braccialetti elettronici come modalità di esecuzione dell'allontanamento dalla casa familiare.


ARTICOLO 17
Si prevede che gli Esercenti di attività di noleggio di autoveicoli, debbano comunicare i dati identificativi riportati nel Documento di Identità presentato dal cliente che richiede il noleggio ,al Centro Elaborazione Dati (CED).
Il Centro procede quindi al raffronto automatico dei dati con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero segnalazioni inserite dalle Forze di Polizia, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo.
Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti, il CED provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'Ufficio o Comando delle Forze di Polizia per le conseguenti iniziative di controllo. I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni.


ARTICOLO 18
Si prevede che il personale dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale dei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, Addetto ai Servizi di Polizia Stradale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede al Centro Elaborazione Dati (CED) al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.

ARTICOLO 19
L'articolo prevede che i Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, possano dotare di armi comuni ad impulso elettrico, in via sperimentale e per un periodo di sei mesi, due unità di Personale dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale.
Al termine del periodo di sperimentazione, i Comuni, con proprio Regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata.

ARTICOLO 20
L'articolo estende, per finalità di prevenzione, l'applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. DASPO) agli indiziati di reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro la personalità interna dello Stato e l'ordine pubblico.

ARTICOLO 21
L'articolo estende alle aree su cui insistono presidi sanitari e a quelle destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli l'ambito applicativo della disciplina del cd. DASPO urbano, introdotta dall'art. 9 del decreto-legge n. 14 del 2017.

ARTICOLO 22
Si prevede uno stanziamento di fondi al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR), nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

ARTICOLO 23
L'articolo prevede che siano puniti a titolo di illecito penale sia il blocco stradale che l'ostruzione o l'ingombro di strade ferrate, fattispecie attualmente sanzionate a titolo di illecito amministrativo.


Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA


ARTICOLO 24

Reca modifiche al Codice Antimafia, in materia di impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui al Codice Antimafia, nonché in tema di documentazione Antimafia. In particolare:
- alla lettera a) all'articolo 10 (Impugnazioni), con l'inserimento del nuovo comma 2-quater si prevede che in caso di conferma del Decreto impugnato, la Corte d'Appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali;
- alla lettera b), all'articolo 17 (Titolarità della proposta), al comma 3-bis interviene poi con Norme in materia di titolarità della proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali;
- alla lettera c), all'articolo 19 (Indagini patrimoniali), si modifica il comma 4, con una precisazione sulla documentazione che gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono sequestrare;
- alla lettera d), all'articolo 67 (Effetti delle Misure di Prevenzione), al comma 8, si estendono gli effetti dei divieti e delle decadenze conseguenti all'applicazione delle misure di Prevenzione nei confronti delle persone condannate con "sentenza definitiva" o, ancorché "non definitiva, confermata in grado di appello", anche per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro Ente Pubblico (art. 640, secondo comma, numero 1) c.p.) e per quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

ARTICOLO 25
L'articolo inasprisce le pene previste nel caso in cui un appalto di opere riguardanti la Pubblica Amministrazione sia concesso in subappalto o a cottimo senza le prescritte autorizzazioni. In particolare, si inaspriscono le misure penali prevedendo la reclusione da uno a cinque anni in sostituzione dell'arresto da sei mesi ad un anno e la multa in sostituzione dell'ammenda. Tali misure sono previste sia nei confronti del Concedente in subappalto o a cottimo sia nei confronti del Subappaltatore e dell'Affidatario del Cottimo.

ARTICOLO 26
Si prevede che la segnalazione di inizio attività che il Committente o il Responsabile dei
Lavori trasmette, prima dell'inizio dei lavori, all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro, sia trasmessa anche al Prefetto.

Articolo 27
L'articolo dispone che le Cancellerie dei Tribunali e delle Corti di Appello, hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle "sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive" al Questore della Provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al Direttore della Direzione investigativa Antimafia.
Analogo obbligo sussiste per le Cancellerie presso la" Sezione misure di prevenzione" e presso l'ufficio G.I.P. del Tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle Questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa Antimafia.

ARTICOLO 28
La Norma introduce il comma 7-bis all'articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali,relativo allo scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, nonché la responsabilità dei Dirigenti e dipendenti.
Nello specifico, viene previsto un nuovo Istituto che consente al Prefetto di adottare interventi di risanamento nel caso in cui, all'esito dell'accesso presso l'Ente interessato dagli accertamenti, pur non rinvenendosi gli elementi per disporre lo scioglimento dell'Ente Locale, tuttavia vengono riscontrate, in relazione ad uno o più Settori Amministrativi, illiceità tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'Ente, nonché il regolare funzionamento dei Servizi ad esso affidati.
Accanto all'individuazione degli interventi di risanamento il Prefetto può fornire un supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici.
Qualora l'Ente risulti inadempiente all'adozione degli interventi di risanamento, il Prefetto si sostituisce all'Ente inadempiente mediante la nomina di un Commissario ad acta.
Ai relativi oneri gli Enti Locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

ARTICOLO 29
Si prevede la possibilità di incrementare, fino ad un massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri connessi alle attività svolte dal personale sovraordinato presso le Commissioni Straordinarie deputate a gestire i Comuni e le Province i cui Consigli vengano sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

 

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ARBITRARIE DI IMMOBILI

ARTICOLO 30
L'articolo reca modifiche all'art. 633 del Codice Penale, inasprendo le sanzioni per coloro che promuovono o organizzano l'invasione di terreni o edifici, ovvero che compiono il fatto armati.


ARTICOLO 31
L'Articolo reca modifiche all'articolo 266 del Codice di Procedura Penale, al fine di inserire tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte le intercettazioni anche la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici.

 


Titolo III
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHÉ SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Capo I
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ARTICOLO 32
L'articolo prevede una riduzione di ventinove posti di livello Dirigenziale Generale presso il Ministero dell'Interno:
a) otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai Prefetti nell'ambito degli Uffici Centrali del Ministero dell'Interno;
b) b) ventuno posti di Prefetto fra quelli collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente.
Restano ferme le dotazioni organiche dei Viceprefetti e dei Biceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche Dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non Dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

ARTICOLO 33
L'articolo prevede uno stanziamento ulteriore di Bilancio di 38 milioni di euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia.

ARTICOLO 34
L'articolo prevede uno stanziamento ulteriore di Bilancio di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

ARTICOLO 35
L'articolo istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per finalità di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate.

 

Capo II
DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ARTICOLO 36
Il comma 1 prevede modifiche all'articolo 35 del Codice Antimafia relativo alla nomina e revoca dell'Amministratore Giudiziario.
In particolare si precisa che dal numero massimo di incarichi aziendali in corso, già fissato in tre unità, sono esclusi gli incarichi già in corso quale Coadiutore.
Il comma 2 dell'articolo modifica poi l'articolo 38 del Codice Antimafia, che disciplina i compiti dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
Il Decreto-Legge consente all'Agenzia di individuare il Coadiutore, di cui l'ente si avvale per la gestione dei beni confiscati fino all'emissione del provvedimento di destinazione, anche tra soggetti diversi da quello nominato Amministratore Giudiziario dal Tribunale (num. 1); precisa che, se diverso dall'Amministratore Giudiziario, il soggetto individuato debba essere comunque in possesso della specifica professionalità richiesta per gli Amministratori Giudiziari (num. 2).
Il comma 3, apporta numerose modifiche all'articolo 48 del Codice Antimafia ,relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate.
Tra le misure adottate, si riscrivono i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 48 del Codice Antimafia, i quali delineano il procedimento di vendita dei beni confiscati prevedendo:
a) che l'avviso di vendita debba essere pubblicato sui soli siti dell'Agenzia e dell'Agenzia del Demanio;
b) la possibilità di aggiudicazione al migliore offerente, con il bilanciamento di rigorose preclusioni e dei conseguenti controlli, allo scopo di assicurare che comunque il bene non torni all'esito dell'asta nella disponibilità della criminalità organizzata. A tal fine la disposizione prevede il rilascio dell'informazione antimafia;
c) una procedura di regolarizzazione dell'immobile nei frequenti casi di irregolarità urbanistiche sanabili. Il comma 3 provvede anche a riscrivere il comma 10 del medesimo art. 48. In particolare il comma come modificato prevede che una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati, i quali confluiscono nel Fondo Unico Giustizia, sia riassegnata anche all'Agenzia, secondo il seguente riparto: 1) 40% al Ministero dell'Interno (finora 50%); 2) 40% al Ministero della Giustizia (finora 50%); 20% all'Agenzia per assicurare lo sviluppo delle proprie attività Istituzionali (finora non previsto).

ARTICOLO 37
L'articolo reca disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Si prevede in particolare che l'Agenzia sia posta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno, abbia personalità giuridica di Diritto Pubblico e sia dotata di autonomia organizzativa e contabile, con sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie.
Tali sedi secondarie devono essere istituite in Regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Tra le altre norme previste:
Si limitano a 100 - su un totale di 170 previste - le unità di personale da reclutare per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia attraverso procedure ordinarie di mobilità; le restanti 70 unità possono invece essere reclutate mediante procedure selettive pubbliche.
È altresì previsto che l'Agenzia possa continuare ad avvalersi di un contingente di personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'Amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

ARTICOLO 38
L'articolo prevede una deroga, valida fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica, alle norme della spending review con riguardo alla Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

 

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ARTICOLO 39
Reca le norme di copertura finanziaria.

ARTICOLO 40
Prevede l'entrata in vigore del Decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


FILO DIRETTO COL SENATORE ANTONELLA FAGGI


Se volete scrivermi, sottopormi questioni che posso poi direttamente trattare anche con altri Colleghi o anche semplicemente far sentire la vostra voce.. potete farlo a questo indirizzo di posta elettronica:
antonella.faggi@senato.it

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