Sirtori: mancato pagamento del canone di locazione. Il Comune agisce contro INWIT

Il municipio di Sirtori
Tra il Comune di Sirtori e la Società Telecom Italia Mobile S.p.A. era stato stipulato nel 1996 un contratto per la locazione di circa 100 mq di terreno comunale sito in corrispondenza del mappale identificato allora con il numero 237.
Tale accordo è stato prima rinnovato nel 2003 e successivamente integralmente sostituito, per unanime accordo delle parti, mediante un nuovo contratto stipulato poi nel 2009, che prevedeva il pagamento di un canone di locazione pari a 40mila euro e la sua rivalutazione annua.
Con il trascorrere del tempo poi, la società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. è subentrata nel contratto per effetto della cessione del ramo d'azienda da parte del conduttore e la nuova società ha comunicato di non voler corrispondere il canone di locazione spettante all'amministrazione comunale in forza di una nuova interpretazione del contratto. I proprietari della società hanno quindi omesso di versare l'ultima rata del canone relativo all'anno 2016, limitandosi a presentare la richiesta di accesso agli atti, spingendo il sindaco di Sirtori, all'inizio del 2017 ad agire nei confronti della società mediante un decreto ingiuntivo e attraverso ogni altra azione ritenuta opportuna per la tutela delle ragioni dell'amministrazione comunale.
Dopo aver ripreso dei contatti di tipo informale, la società INWIT ha provveduto al saldo dei canoni contrattuali fino alla seconda rata trimestrale 2020, interrompendo però nuovamente i pagamenti e comunicando di non voler corrispondere il canone di locazione rinnovando l'argomentazione iniziale relativa ad un nuovo tipo di interpretazione del contratto. La società, dopo aver affermato di aver tentato di accedere all'area locata senza riuscirci, testuale: "a causa del comportamento ostruzionistico", non meglio precisato, che sarebbe stato "posto in essere" dall'amministrazione comunale di Sirtori, ha informato che se essa non avesse ricevuto rassicurazioni ad accedere all'area locata avrebbe proceduto ad adire gli organi giudiziari competenti al fine di ottenere un provvedimento che tuteli i propri diritti. La società nella propria missiva al Comune ha aggiunto inoltre di volersi riservare ogni ulteriore richiesta di risarcimento dei danni generati dall'impossibilità di poter eseguire tutte le attività di cui l'impianto necessita in conformità delle norme di legge. In una delle ultime delibere di giunta pubblicate all'albo pretorio del Comune, l'amministrazione di Sirtori dichiara invece di non aver tenuto alcun comportamento ostruzionistico, al contrario la società INWIT negli anni avrebbe costantemente assunto una condotta non conforme al principio di buona fede contrattuale, alternando periodi nei quali ha ottemperato agli obblighi contrattuali, periodi nei quali ha interrotto unilateralmente il pagamento del canone di locazione, comunicazioni nelle quali ha contestato la legittimità del canone di locazione e tentativi di rinegoziare il canone di locazione. In quest'ottica, l'inadempimento contrattuale appare, più che un incidente nell'ordinario svolgimento delle vicende negoziali, uno strumento di indebita pressione sui comuni locatori al fine di indurli a rivedere al ribasso le condizioni economiche dei contratti di locazione. Tale prassi, a detta del Comune, è facilmente riscontrabile anche presso altri comuni, come ad esempio quello di Viganò, il cui decreto in giuntivo è stato opposto innanzi al Tribunale di Lecco.
Per questo motivo l'amministrazione di Sirtori considera la pretesa auto-quantificazione del canone da parte della società come un inadempimento del contratto di locazione, attribuendo carattere di infondatezza anche alla pretesa di applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico in quanto l'appartenenza dell'area al patrimonio indisponibile dell'ente è indiscutibile. Ciò, in particolare, in virtù di alcuni motivi elencati nella delibera, come ad esempio il fatto che negli anni non vi sia mai stato alcun atto di destinazione dell'area ad uso pubblico, prima dell'occupazione della società l'area in questione non era utilizzata in alcun modo e, ai fini della classificazione dell'immobile al patrimonio indisponibile dell'ente, sarebbe stato necessario uno specifico atto amministrativo, di cui non vi è traccia, e, soprattutto sarebbe stata necessaria l'effettiva destinazione del bene immobile da parte dell'amministrazione comunale ad un pubblico servizio. Inoltre Telecom Italia Mobile S.p.A. e le società ad essa succedute nel rapporto di locazione col Comune di Sirtori hanno sempre fatto un uso imprenditoriale dell'area locata, esclusivamente secondo logiche di mercato e, nonostante varie richieste formulate dall'amministrazione di garantire la copertura col segnale di telefonia mobile su tutto il territorio comunale, solo una parte del territorio è coperta da un segnale di telefonia mobile accettabile, mentre la restante porzione continua a rimanere priva del servizio di telefonia mobile.
Quest'ultimo elemento è quindi la riprova, secondo l'amministrazione sirtorese, che INWIT e le società che prima di essa sono state locatrici dell'area si sarebbero disinteressate dell'interesse pubblico del servizio. Ne consegue che, quand'anche fosse dimostrato che l'area oggetto di occupazione mediante l'impianto radio base di telefonia mobile dovesse qualificarsi come appartenente al patrimonio indisponibile, per il Comune non sarebbe comunque sostenibile la tesi della società INWIT per la quale è dovuto il pagamento del solo canone determinato in misura di 516,46 euro, bensì il diverso canone da determinarsi in 55mila euro ai sensi del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tosap).
La giunta ha perciò ritenuto necessario agire anche giudizialmente per la miglior tutela degli interessi dell'amministrazione comunale mediante l'affidamento di un incarico ad un legale per l'intimazione dello sfratto alla società conduttrice, agendo anche per il pagamento dei canoni maturati e maturandi, oltre agli interessi ed al risarcimento del danno cagionato dalla condotta antigiuridica della società.
M.B.
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