Costa: il Tar dà ragione al comune e rigetta i ricorsi dell'associazione La Speranza

Il tribunale amministrativo regionale (Tar) si è pronunciato sui cinque ricorsi presentati dall'associazione La Speranza contro il comune di Costa Masnaga che dal 2019 cerca di far rispettare i regolamenti urbanistici in merito all'insediamento dell'associazione nell'edifico di via Cadorna e sanare quello che era ritenuto un abuso edilizio all'interno dello stabile. Tutti i ricorsi sono stati rigettati, dichiarati improcedibili o irricevibili: il comune di Costa, difeso dall'avvocato Umberto Grella, è riuscito a far valere le proprie ragioni. 
Il centro esiste dal 2000 ma non è mai stato autorizzato a livello urbanistico dal Comune di Costa. Ormai da un ventennio quindi si discute della legittimità della presenza dell'associazione all'interno dello stabile. Le controversie tra la Speranza e il Comune vengono gestite a livello legale e da entrambe le parti si prosegue sulla propria strada. 



Un'immagine di repertorio dello stabile di via Cadorna di Costa Masnaga

L'associazione ha nuovamente fatto ricorso contro l'ordinanza comunale n. 14 del 28 marzo 2019 che imponeva la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi nell'immobile a vocazione produttiva. Secondo il Tar, gli elementi contestati "concorrono a delineare con chiarezza l'avvenuto mutamento della destinazione urbanistica, in area all'epoca pacificamente non ricompreso nel piano delle attrezzature religiose": si fa infatti riferimento alla demolizione di una parete interna per ampliare il salone, a un "arredamento tipico dei luoghi di culto musulmani" e a una targa che "reca l'indicazione moschea al Hoda".
Il collegio riunito a Milano ha ravvisato "sufficienti, circostanziati e concordanti elementi per ritenere l'immobile adibito a stabile luogo di culto, in difformità con l'azzeramento e la destinazione urbanistica dell'area su cui insiste". Ancora: "Il mutamento della destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 52, comma 3-bis, della L.R. 12/2005, deve avvenire con titolo edilizio, anche senza opere. Anche un mutamento di destinazione d'uso meramente funzionale, ovvero senza la realizzazione di opere edilizie, può determinare una variazione degli standard urbanistica ed è in grado di incidere sul tessuto urbanistico della zona. Gli elementi di fatto risultati dall'accertamento dei luoghi sono sufficienti a ritenere che l'immobile venisse utilizzato per scopi non compatibili con quelli autorizzati". 



Quanto all'atto del 17 luglio 2019 con il quale il comune accerta l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, il collegio, ritenendolo "atto dovuto meramente consequenziale all'ordinanza", ne ha rigettato il ricorso.
L'associazione La Speranza ha inoltre impugnato la variante al piano di governo del territorio (PGT) con la quale il Comune aveva individuato un'altra area in cui realizzare il luogo di fede islamica. Poiché tale impugnazione è giunta oltre i termini di ricorso stabili per legge, il Tar ha dichiarato irricevibile il ricorso con cui l'associazione ne ha chiesto l'annullamento.
L'associazione ha poi impugnato il provvedimento dell'11 febbraio 2021 con cui il comune aveva rigettato l'istanza di sanatoria presentata da La Speranza. Tale ricorso non è stato accolto per "un errato presupposto: l'ordinanza di demolizione n. 14/2019 e i relativi accertamenti in fatto hanno verificato (non solo e non tanto) la realizzazione di opere edilizie realizzate in assenza dei pertinenti titoli, bensì il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, in assenza del relativo titolo e in difformità con il PGT vigente".
La vicenda giudiziaria si trascina ormai da tempo: il Tar si era già espresso nel 2019 dichiarando inammissibile la presenza dell'associazione La Speranza in via Cadorna ma quest'ultima aveva fatto ricorso al consiglio di stato che, a sua volta, ha rimandato il giudizio al TAR di Lombardia che si è nuovamente espresso lo scorso novembre - con sentenza pubblicata il 7 gennaio 2022 - stabilendo, in estrema sintesi che, al di là dell'abuso edilizio, l'associazione non può rimanere nello stabile attuale in quanto si trova in una zona industriale e non in un'area adibita a luogo di culto. Rimangono sessanta giorni per ricorrere eventualmente al consiglio di stato.
M.Mau.
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