Decreto sicurezza: inasprire le pene non disincentiva i reati. E' pura propaganda

Il disegno di legge “sicurezza”, approvato alla Camera dei Deputati il 18 settembre, introduce una trentina di nuovi reati: aggravanti, sanzioni e ampliamento di pena. C’è da mettersi le mani nei capelli. Al posto di scrivere un nuovo Codice Penale si usa il vecchio sgangherato codice Rocco del 1930 integrandolo e deformandolo. Siamo nel 2024, sono passati più di cent’anni e la patria di Cesare Beccaria è incapace di produrre un testo innovativo in grado di rispondere alla situazione attuale.

Il disegno di legge “sicurezza” è tutto all’infuori di un disegno di legge riguardante la sicurezza sociale, ambientale, personale. È un testo che propone soltanto l’inasprimento di pene penali quando le carceri sono sovraffollate da una folla di disagiati. Le carceri attuali non rispondono al principio rieducativo (Legge Gozzini 1986), ma a quello custodialistico e repressivo.

La legge “sicurezza” prevalentemente si occupa di reprimere dei disagi sociali con norme in parte già presenti nel Codice penale.

La legge “sicurezza” propone che chi occupa arbitrariamente immobili altrui rischia il carcere da due ai sette anni –esiste già l’art. 633 e l’art.634 - così pure chi cede un immobile occupato; non è punito chi collabora con le forze dell’ordine e lascia l’immobile.

In merito alla truffa aggravata, - alle diciannove già presenti (art. 61)- si aggiunge quella commessa all’interno della stazione ferroviaria o metropolitana, o nelle loro vicinanze, o dentro un vagone di un treno o della metropolitana. La pena è aumentata per un terzo di quella già prevista (i senzatetto sono a rischio). È ampliato il reato di danneggiamento (art.635) con una multa fino a 15 mila euro e con la reclusione da un anno e sei mesi e a cinque anni chi distrugge o rovina cose mobili o immobili durante le manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico (la generazione z ecologista è avvisata).

Per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art.639) il disegno di legge “sicurezza” propone la reclusione a un anno e sei mesi con una multa da mille a tre mila euro (avviso ai naviganti con la bomboletta spray.)

È punito con un mese di carcere e una multa di 300 euro chi impedisce la circolazione su strada ordinaria, l’aggravante prevede da sei mesi a due anni se il blocco è commesso con altre persone (i lavoratori che manifestano sono a rischio).

Per quanto riguarda la pena per una donna incinta l’art.146 c.p. prevede il rinvio dell’esecuzione della pena; l’attuale proposta la vuole eliminare rendendola facoltativa (le donne non devono far figli). Per l’accattonaggio - uso di un minore di 14 anni - adesso la pena è di tre anni di carcere; con la legge “sicurezza” l’età del minore si alza a 16 anni e la pena è da uno a cinque anni. In caso di recidiva aumenta la pena da sei mesi a tre anni con una multa fino  a dodicimila euro. (massima integrazione del disagio)

La legge “sicurezza” vuole emendare la legge del 2016 riguardante la cannabis light con una bassa percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) perché è una droga; vuole bloccare la coltivazione e l’attività commerciale. (La canna fa male sempre anche se è solo fumo inerte)

Per quanto riguarda il Daspo urbano si dà ai questori il potere di disporre il divieto di accesso anche senza una sentenza definitiva (il questore sostituisce il sindaco).

È ampliata la possibilità all’arresto in flagranza (art.583) entro 48 ore nei confronti di chi ha aggredito un pubblico ufficiale durante manifestazioni sportive, o nei confronti di un medico o di un infermiere.

È aumentata di un terzo la pena (art.336) da sei a cinque anni per chi minaccia un pubblico ufficiale (già presente art.337). Con la legge “sicurezza” le lesioni considerate semplici sono punite da quattro a cinque anni di reclusione

Il reato di truffa (art.640) è punito con il carcere da due a sei anni e con una multa da 700 a 3 mila euro. Inoltre, le forze dell’ordine hanno l’obbligo di arrestare chi commette questo reato nel momento in cui lo commette.

Le pene per chi istiga (art.415) in carcere alla disobbedienza delle leggi, all’odio fra le classi sociali è punito con il carcere da sei mesi a cinque anni; con la legge “sicurezza” le pene sono aumentate anche fino a vent’anni per chi partecipa a rivolte, minacce attive e passive. Il disegno di legge “sicurezza” punisce con il carcere da uno a sei anni, chiunque, insieme con almeno tre persone, organizzi o partecipi a una manifestazione in un centro di accoglienza. (immigrati)

Il disegno di legge “sicurezza” obbliga i negozianti che vendono le schede telefoniche SIM a chiedere una copia del permesso di soggiorno ai clienti non appartenenti all’Unione europea; il commerciante che non rispetta questa norma rischia di chiudere il negozio per un periodo da cinque a trenta giorni. ( induzione al controllo sociale…)

I capitani delle navi straniere o italiane se non obbediscono all’intimidazione del fermo della GF possono essere puniti con il carcere fino a due anni – già in vigore – (le ONG sono a rischio.)

Chi detiene materiale con finalità di terrorismo, esplosivi, armi da fuoco o sostanze chimiche e batteriologiche è punito con il carcere da due a sei anni. 

Chi fabbrica o detiene materiale esplosivo - già esistente - rischia da sei a quattro anni, così pure chi pubblicizza istruzioni per preparare esplosivi

Per quanto riguarda il Codice della strada gli autisti che non mostrano il documento d’identità o la patente rischiano una multa da cento a quattrocento euro e altre sanzioni pecuniarie.

La legge “sicurezza” vuole far credere che con l’inasprimento delle pene si disincentivino i reati: è solo pura propaganda.  Si pone al centro di questa logica il Nomos. Ma il Nomos non tiene conto della complessità della realtà. Non basta una norma repressiva o preventiva per governare la complessità di una società. 
Dr. Enrico Magni, Psicologo, Giornalista
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